Aradeo Scacchi

Scuola Scacchi Circolo Alekhine

statuto e regolamento

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Asd Circolo Scacchi Alekhine

 Scuola di scacchi (delibera FSI 68/2012 del 29/9/12)

 Via Scalfo 47, 73040 Aradeo (Le) - P. IVA 04029010750 C. F. 93076890750 

www.aradeoscacchi.altervista.org Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 Atto esente da bollo ai sensi 
dell'articolo 27bis della Tabella 
del D.P.R. 642/72 e s.m.i.

 

 STATUTO

 

Art. 1 Denominazione e sede

 1. È costituita in Aradeo (LE), via Primo Maggio 28, una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Scacchi Alekhine.

 2. L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti e ai regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana e/o dell’Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione intenderà affiliarsi.

 Art. 2 Scopo

 1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

 2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina degli scacchi, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. L’Associazione è altresì tenuta allo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un punto di ristoro.

 3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

 Art. 3 Durata

 1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

 Art. 4 Soci

 1. Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto e il Regolamento interno. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Fra gli aderenti all’Associazione esistono parità di diritti e di doveri.

 2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, sulla quale delibera il Consiglio Direttivo, senza appello agli altri organi sociali.

 3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita dalla data di delibera, potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale dei soci.

 4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

 Art. 5 Diritti e doveri dei soci

 1. La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale e a partecipare alle iniziative indette dall’Associazione, secondo le modalità stabilite negli appositi regolamenti.

 2. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

 3. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 12, comma 2.

4. Ogni socio deve corrispondere all’Associazione le quote sociali annuali nella misura e secondo le modalità determinate dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

 5. Ogni socio ha il dovere di difendere il buon nome dell’Associazione e comportarsi correttamente e sportivamente sia all’interno che fuori dell’Associazione, nonché astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione stessa.

 Art. 6 Decadenza dei soci

 1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

a) dimissione volontaria;

 b) morosità del versamento della quota associativa per un periodo superiore a due mesi decorrente dall’inizio dell’esercizio sociale annuale;

 c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento della stessa Associazione;

 d) scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 20 del presente Statuto.

 2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.

 3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

 Art. 7 Organi

 1. Gli organi sociali sono:

 a) l'Assemblea generale dei soci;

 b) il Presidente;

 c) il Consiglio Direttivo.

 Art. 8 Assemblea

 1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

 2. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

 3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

 4. L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.

 5. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

 6. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

 Art. 9 Diritti di partecipazione all’Assemblea

 1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

 2. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

 Art. 10 Assemblea ordinaria

 1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica o SMS o WhatsApp. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, nonché l’ordine del giorno.

 2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

 3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione del Regolamento interno e alla nomina del Consiglio Direttivo; l’Assemblea delibera inoltre su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria.

 4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

 5. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

 Art. 11 Assemblea straordinaria

 1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola, all’atto della richiesta, con il pagamento delle quote associative, che ne propongono l’ordine del giorno. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. In entrambi i casi la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

 2. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica o SMS o WhatsApp. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, nonché l’ordine del giorno.

 3. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

 4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

 5. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l'Assemblea straordinaria sarà validamente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

 Art. 12 Consiglio Direttivo

 1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque componenti, eletti dall'Assemblea generale dei soci. Il Consiglio Direttivo, alla prima seduta o qualora tali cariche risultassero vacanti, elegge tra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione. Il Segretario svolge anche le funzioni di Tesoriere dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili; il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione, salvo dimissioni o impedimento, rimangono in carica per la durata del Consiglio Direttivo. Tutte le cariche sono espletate a titolo gratuito.

 2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali a esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori a un anno.

 3. I consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive aventi la stessa finalità sportiva.

 4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

 5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Ciascun consigliere ha diritto a un voto e non è ammessa la delega.

 6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto le funzioni di segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

 Art. 13 Decadenza del Consiglio Direttivo

 1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio Direttivo con il subentro del primo candidato alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

 2. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

 Art. 14 Funzioni del Consiglio Direttivo

 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4.2, 4.3, 5.4, 8.6, 9.1, 10.2, 11.1, 11.2, 12.2, 12.6, 13.1, 15.1, 18.1, 18.3 sono altresì compiti del Consiglio Direttivo:

 a) determinare il valore delle quote sociali annuali; in assenza di diversa o nuova determinazione si ritiene valida la precedente;

 b) redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

 c) curare il funzionamento organizzativo e tecnico dell’Associazione;

 d) costituire delle Sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 e) attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci.

 Art. 15 Presidente, Vicepresidente, Segretario

 1. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario sono eletti a maggioranza semplice dei voti dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio Direttivo stesso.

 2. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione in ogni evenienza, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali.

 3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 4. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza ed esercita le funzioni di tesoriere dell’Associazione.

 Art. 16 Anno sociale

 1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

 Art. 17 Patrimonio

 1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, e dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.

 Art. 18 Rendiconto

 1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell’Associazione, ed eventualmente il bilancio preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.

 2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

 3. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea, per l'approvazione, il rendiconto economico-finanziario, la cui copia deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, unitamente alla convocazione dell’Assemblea.

 Art. 19 Clausola compromissoria

 1. Gli Associati si impegnano a non adire le vie legali per eventuali controversie con l’Associazione.

 2. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno sottoposte all’Assemblea riunita in seduta ordinaria il cui giudizio sarà inappellabile.

 Art. 20 Scioglimento

 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

 2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

 3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 Art. 21 Norma di rinvio

 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana a cui l’Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

 

 

Il Presidente                                                                                                            Il Segretario

               Antonio Longo                                                          Mattia Renna

 

 


Regolamento sociale:

Work in progress - il regolamento verrà presto adeguato al nuovo statuto, in attesa resta valido l'attuale regolamento per le parti che non sono in conflitto con lo statuto

L’ASD CS Alekhine promuove, tramite il gioco degli scacchi, la formazione culturale e
sportiva dei propri associati:

Art. 1
L’ASD circolo scacchi Alekhine si ispira ai principi di lealtà sportiva così come definiti dal
codice di comportamento sportivo del CONI.
Ogni Socio è tenuto al rispetto e all’osservanza dello Statuto, del presente Regolamento, al
rispetto dell’avversario e alle norme comportamentali della buona educazione.

Art. 2
L’ammissione al sodalizio avviene previa presentazione della domanda di ammissione, su
cui delibera in modo insindacabile il Consiglio Direttivo. Il C. D. potrà stabilire di anno in
anno se la domanda di ammissione sia corredata o meno da un versamento una-tantum.

Art. 3
Tutti i Soci godono di pari diritti e doveri. Hanno libero accesso alla vita sociale
dell’Associazione, partecipano alle assemblee, possono ricoprire (se maggiorenni) cariche
elettive. Sono corresponsabili di salvaguardare e conservare con cura i beni associativi.
Nei locali dell’Associazione e nelle sedi dove si svolgono manifestazioni e /o tornei
organizzati dall’ASD CS Alekhine è vietato fumare.

Art. 4
Le quote sociali vengono stabilite dal Consiglio Direttivo e possono variare di anno in anno.
Per godere dei diritti associativi occorre versare la quota associativa e presentare la domanda di ammissione al CD.
Fin quando non vi è la delibera del CD l'atleta resta un semplice tesserato, é ammesso essere solo iscritto all’ASD e prendere parte alla vita sociale, ma in questo caso non potrà partecipare alle manifestazioni FSI.
Per ricoprire le cariche sociali occorre essere Socio e tesserato FSI.
Il mancato versamento della quota annuale è motivo valido per l'esclusione dal libro soci; al
socio escluso per morosità non verrà data comunicazione alcuna.

Art. 5
Il mancato rispetto delle norme dello statuto sociale o del presente regolamento comporta
l’irrorazione di sanzioni disciplinari commisurate alla gravità della mancanza.
La sanzione lieve varia dal richiamo scritto alla multa; quella grave dalla sospensione
all’esclusione dell’associato (art. 6 dello statuto). Le sanzioni lievi sono disposte dal
Presidente, quelle gravi dal Consiglio Direttivo. In caso di esclusione dal sodalizio,
la stessa avrà effetto dalla ratifica dell'assemblea, così come stabilito dall’artt. 6 e 19 dello statuto.

Il presidente
Antonio Longo

tesseramento

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